Cronaca

Primarie, è stato respinto il ricorso di Tancredi

La commissione provinciale di garanzia del Pd ha rigettato il ricorso del candidato renziano sulle presunte irregolarità nella votazione del 9 marzo

La commissione provinciale di garanzia del Pd si è espressa questa mattina rigettando il ricorso del candidato alle primarie del Pd di Santa Croce, Patrik Tancredi. A guidare le commissione è stato il presidente Fausto Valtriani. Tancredi, il 17 marzo ha segnalato presunte irregolarità verificatesi antecedentemente e durante lo svolgimento delle primarie, presentando documentazione scritta, audio e fotografica e richiedendo l'annullamento delle elezioni primarie tenutesi a Santa Croce sull'Arno il 9 marzo e l'espulsione dal partito dei soggetti coinvolti o quantomeno l'adozione di gravi misuresanzionatorie nei loro confronti.

"La commissione, all’unanimità dei presenti, delibera di respingere la richiesta di annullamento delle elezioni - si legge nelle motivazioni -, in quanto il divario tra i voti ottenuti dal vincitore delle primarie Giulia Deidda e lo stesso Patrik Tancredi è talmente ampio (circa 600 voti) che il risultato non può essere stato inficiato dalle limitate e circoscritteirregolarità descritte nella segnalazione".

Per quanto riguarda l'espulsione o l'eventuale sanzione dei soggetti coinvolti,  la commissione invita il ricorrente al rispetto della procedura prevista (Art. 8. del Regolamento sul funzionamento delle commissioni garanzia) secondo la quale i ricorsi devono essere redatti per iscritto, a pena di inammissibilità, in modo quanto più possibile circostanziato, indicando puntualmente le disposizioni che si ritengono violate. Ad essi è allegata la documentazione eventualmente ritenuta utile al fine di comprovarne i contenuti. La documentazione deve essere sottoscritta dal ricorrente, ovvero da un suorappresentate legale sulla base di apposita delega, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

I ricorsi devono pervenire, anche via fax o email, al luogo o all’indirizzo ufficiale della competente commissione di garanzia. Qualora il ricorso riguardi atti o violazioni attribuibili a precise persone fisiche il ricorrente deve,contestualmente all’invio alla Commissione di Garanzia, inviarne copia alla controparte. Inoltre le Commissioni, entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione del ricorso, effettuano opportune verifiche, istruttorie, audizioni. Esse devono in ogni caso garantirel’esito del ricorso entro il tempo massimo di sessanta giorni dall’inizio della procedura.

"Non risulta a questa commissione che sia stata inviata copia alle controparti, né è stataconsegnata a questa commissione la documentazione sottoscritta dal ricorrente, ovvero da un suo rappresentate legale sulla base di apposita delega, corredata dalla copia di undocumento di riconoscimento del sottoscrittore - si legge ancora nelle motivazioni -. La commissione al momento ha potuto soltanto prendere visione di tale documentazione.Il ricorrente non ha voluto, per motivi riguardanti la privacy delle persone, fornire i nomi dicoloro che hanno formulato le dichiarazioni a supporto della tesi sostenuta nellasegnalazione. E’ del tutto ovvio che questa commissione, per svolgere 'una accurata indagine sugli eventi', come richiesto dal ricorrente e per instaurare un giusto contraddittorio tra le parti, ha assoluta necessità di conoscere le generalità dei dichiaranti, che non possono esserecoperte dall’anonimato".

E conclude: "La commissione prende comunque atto che il ricorrente ha già provveduto a segnalare i fatti alle competenti autorità, le quali hanno preso atto della segnalazione e svolgerannoapposita attività investigativa.Tali autorità, qualora ravvisino ipotesi di reato, potranno ben più efficaciemente di questa commissione svolgere l’ attività di carattere inquisitorio di loro competenza".